STATUTO DEL
“COMITATO ARTICOLO 52 MILITARI TRA LA GENTE”
Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)
1. È costituito il comitato di soccorso e pubblica utilità, apartitico, denominato “COMITATO ARTICOLO 52 MILITARI TRA LA GENTE”, con sede in Roma, via Palestro n. 78.
2. È facoltà della direzione organizzativa del comitato modificare la sede.
3. Il comitato persegue la realizzazione degli scopi indicati nell’articolo 2, mediante la raccolta dei fondi necessari.
Art. 2 (Scopi)
1. Il comitato persegue i seguenti scopi:
a) adoperarsi perché sia data effettiva e concreta attuazione al disposto dell’articolo 52, comma 3, della Costituzione della Repubblica per il quale <<l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica>>;
b) adoperarsi in tutte le sedi affinché, dopo l’abolizione della leva obbligatoria e il venir meno del controllo democratico costituito dall’ “esercito di popolo”, sia garantito per legge nelle forze armate e nelle forze di polizia a struttura militare, pur nella più elevata considerazione delle esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività dell’istituzione, l’associazionismo dei militari, indipendente ed autonomo dalle linee gerarchiche, anche sulla base delle positive esperienze degli altri paesi dell’Unione europea;
c) assumere ogni iniziativa affinché siano riconosciuti, garantiti e in nessun modo impediti o comunque limitati ai cittadini italiani appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare i diritti democratici di associazione libera e pacifica e il diritto di libera manifestazione del pensiero;
d) adoperarsi affinché siano riconosciuti, garantiti e in nessun modo impediti o comunque limitati ai cittadini italiani appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare i diritti di azione di fronte al giudice amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi riconosciuti a tutti i cittadini dalla legge 7 agosto 1990, n.241;
e) contrastare con ogni mezzo consentito dall’ordinamento la “visione neoisolazioni-sta” mirante a mantenere separati e a rendere vieppiù lontani dalla società civile, e a questa estranei, anche culturalmente, oltre che giuridicamente e socialmente, i cittadini delle forze armate e delle forze di polizia a struttura militare in servizio e in congedo;
f) sensibilizzare la società civile, in tutte le sue componenti e in ogni parte del territorio nazionale, sui gravissimi rischi che tale “visione neoisolazionista” comporta per la democrazia, la legalità, il benessere e lo sviluppo pacifico e ordinato del paese e sulla conseguente imprescindibilità, a tali fini, di mantenere strettamente collegate le istituzioni militari alle fondamentali logiche democratiche che informano la vita e l’attività di tutti i cittadini, e dell’esigenza di far “respirare la democrazia” ai cittadini legittimati, nei casi previsti dalla legge, all’uso di mezzi di coazione fisica, anche per prevenire in tal modo il risorgere di derive organizzative, oltre che culturali, di tipo autoritario;
g) prevenire e rimuovere, intervenendo in tutte le sedi, gli ostacoli alla fruizione e all’esercizio dei diritti riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica a tutti i cittadini, non esclusi quelli che prestano o hanno prestato servizio in istituzioni militari, con particolare, sebbene non esclusivo, riferimento ai fondamentali diritti di libera associazione e di libera manifestazione del pensiero, peraltro formalmente accettati e solennemente riconosciuti dall’Italia nelle sedi europee e internazionali e richiamati, tra l’altro, nella Dichiarazione finale di Oslo del 10 luglio 2010 dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), nella Dichiarazione CM/Rec (2010) 4 del 24 febbraio 2010 del Consiglio dei ministri dell’Unione europea e nell’articolo 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU);
h) sostenere, anche finanziariamente, nei limiti delle sottoscrizioni e delle donazioni ricevute e, ove possibile, costituendosi direttamente nell’ambito dei relativi procedimenti, i cittadini militari che venissero perseguiti in sede giudiziaria civile, penale o amministrativa per fatti e azioni previsti da leggi, circolari o disposizioni interne emanate in violazione dei suddetti diritti riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica, dagli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia e dalle altre leggo dello Stato, con particolare, sebbene non esclusivo riferimento, alla legge 7 agosto 1990, n.241.
Art. 3 - (Organizzatori)
1. Gli organizzatori del comitato sono costituiti dalle persone che, avendo pubblicato su riviste e siti internet articoli coerenti con gli scopi indicati nell’articolo 2, sottoscrivono l’atto costitutivo.
2. Gli organizzatori possono dimettersi dal comitato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla sede del comitato; le dimissioni hanno effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte del comitato.
Art. 4 – (Sottoscrittori ordinari, sottoscrittori straordinari)
1. I sottoscrittori ordinari sono le persone che, non facendo parte del comitato, effettuano versamenti in denaro in favore dello stesso, per il perseguimento delle finalità statutarie e lo svolgimento delle correlative attività.
2. I sottoscrittori straordinari sono le persone che, non facendo parte del comitato, oltre ad effettuare versamenti in denaro, mettono gratuitamente a disposizione dello stesso anche propri articoli ed interventi, pertinenti e coerenti con le finalità statutarie, che il comitato può liberamente decidere di utilizzare nel perseguirle.
3. Ai sensi dell’articolo 41 del codice civile, i sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare i versamenti in denaro (sottoscrittori ordinari e straordinari) e i conferimenti di materiale (sottoscrittori straordinari) che hanno promesso.
Art. 5 (Organi)
1. Gli organizzatori indicati nell’articolo 3 costituiscono la direzione organizzativa del comitato e, contestualmente all’atto di costituzione del comitato, eleggono tra loro un presidente, uno o più vicepresidenti ed un tesoriere che restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
2. La direzione organizzativa è competente a determinare le linee generali di azione per il migliore conseguimento degli scopi del comitato e ad esaminare e approvare il bilancio e la gestione contabile di ciascun esercizio finanziario; può inoltre nominare, su proposta del presidente, componenti “ad honorem” del comitato e uno o più presidenti onorari; la direzione organizzativa delibera almeno una volta l’anno, anche in via telematica, in occasione della presentazione del consuntivo annuale e della relazione sulla gestione.
3. La direzione organizzativa è riunita, anche in via telematica, su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, tramite avviso contenente l'ordine del giorno inviato almeno tre giorni prima della convocazione.
4. Le decisioni della direzione organizzativa sono prese a maggioranza semplice dei presenti, se non diversamente previsto dal presente statuto.
5. Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato di fronte a terzi e in giudizio, ha la funzione di portavoce, cura la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza avvalendosi del tesoriere e dà attuazione alle linee generali di azione individuate dalla direzione organizzativa, potendosi avvalere a tali fini di persone qualificate in ragione alle specifiche attività da svolgere.
Art. 6 (Gestione finanziaria)
1. Il comitato non ha finalità lucrative; gli incarichi e le attività del presidente, dei vicepresidenti, del tesoriere e dei componenti della direzione organizzativa sono a titolo completamente gratuito; possono essere rimborsate soltanto le spese approvate dal presidente, sostenute nell’interesse e per gli scopi del comitato e debitamente documentate.
2. Le entrate del comitato sono costituite dai versamenti dei sottoscrittori ordinari e straordinari e dalle donazioni in denaro da chiunque effettuate.
3. L’esercizio finanziario ha inizio contestualmente alla costituzione del comitato e termina il 31 dicembre di ogni anno solare; i fondi possono essere destinati esclusivamente agli scopi indicati dall’articolo 2 e la loro raccolta e gli impieghi sono soggetti a rendicontazione con redazione di un bilancio consuntivo annuale predisposto dal tesoriere entro il mese di febbraio dell’anno successivo e presentato dal presidente alla direzione organizzativa per l’approvazione entro il seguente mese di marzo, insieme a una sintetica relazione sulle gestioni passata e futura.
4. In caso di mancata approvazione del consuntivo annuale e della relazione sulle gestioni passata e futura, il presidente è tenuto a ripresentare il nuovo bilancio e le nuove relazioni entro quindici giorni; in caso di ulteriore mancata approvazione presidente e tesoriere decadono con effetto immediato, le loro funzioni sono assunte dal vicepresidente più anziano e la direzione organizzativa procede al più presto all’elezione di un nuovo presidente e di un nuovo tesoriere.
5. Il presidente dispone che, su domanda che pervenga in qualunque momento dell’anno anche da un solo componente della direzione organizzativa, sia messa in visione da parte del tesoriere presso la sede l’intera contabilità, compresa la documentazione di spesa ed i relativi giustificativi, entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta.
6. Una volta approvati, i bilanci consuntivi del comitato vengono pubblicati nel sito internet.
Art. 7 (Durata e norme applicabili)
1. Il comitato ha durata fino al conseguimento degli scopi indicati nell’articolo 2 e può sciogliersi anticipatamente, negli altri casi previsti dall’art.42 del codice civile, su decisione della direzione organizzativa assunta a maggioranza di due terzi degli aventi diritto.
2. Raggiunti gli scopi o in caso di scioglimento anticipato, gli eventuali fondi residui sono devoluti ad organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità sociali o di beneficenza, individuate dal comitato con la delibera di scioglimento di cui al comma precedente.
Art. 8 (Modifiche allo statuto)
1. Il presente Statuto può essere modificato dalla direzione organizzativa con maggioranza di due terzi degli aventi diritto.
Art. 9 (Rinvio)
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le norme del codice civile e quelle delle altre leggi vigenti.





